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Procedure concorsuali 01 Aprile 2026

Concordato minore e imprenditore cancellato: sì al liquidatorio

Il concordato minore resta accessibile anche dopo la cancellazione dell’impresa se strutturato in chiave liquidatoria e sostenuto da risorse esterne idonee a migliorare il soddisfacimento dei creditori.

Con sentenza del 10.02.2026, il Tribunale di Ivrea affronta una questione particolarmente rilevante nella disciplina del sovraindebitamento, ovvero la possibilità per l’imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese di accedere al concordato minore.Il caso trae origine da una domanda proposta ai sensi dell’art. 74 del Codice della crisi, corredata dalla documentazione richiesta e dalla relazione dell’OCC, dalla quale emerge una situazione di indebitamento riconducibile a fattori esterni non imputabili alla volontà del debitore. In particolare, la crisi è stata determinata dalla chiusura forzata dell’attività commerciale a causa di lavori pubblici che hanno inciso drasticamente sui ricavi, nonché da vicende personali che hanno aggravato la sostenibilità finanziaria. Il piano, oggetto di successiva integrazione migliorativa, prevede un rilevante apporto di finanza esterna da versarsi in un’unica soluzione, oltre a pagamenti rateali mensili garantiti, con un significativo incremento delle prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio rispetto all’alternativa liquidatoria. Sotto il profilo procedurale, la proposta è stata regolarmente portata a conoscenza dei creditori e ha conseguito la maggioranza richiesta, anche considerando le mancate espressioni di voto nei termini previsti.Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 33, c. 4 del Codice della crisi, che prevede l’inammissibilità della domanda di concordato...

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