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Accertamento, riscossione e contenzioso 26 Febbraio 2026

Concordato preventivo biennale e lavoro autonomo: nuovi chiarimenti

In data 24.02.2026 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove risposte a istanze di interpello in materia di concordato preventivo biennale. Tra queste, 3 riguardano specificamente il mondo del lavoro autonomo.

La risposta all’interpello n. 47/2026 indaga il caso di sospensione dell'attività professionale per sopraggiunti motivi di salute, comunicata all'Ordine di appartenenza nel corso del secondo anno di concordato. L'Agenzia delle Entrate, richiamando la prassi precedente e le disposizioni del D.Lgs. 13/2024, conferma che gli effetti del CPB cessano a condizione che si registri una contrazione dei redditi effettivi eccedente la misura del 30% rispetto ai valori concordati. Quanto sopra a prescindere dal rispetto di una durata minima del periodo di sospensione dell'attività: affinché operi la cessazione è sufficiente che l'evento sia stato regolarmente comunicato all'Ordine professionale, elemento considerato intrinsecamente circostanza eccezionale ex art. 4 D.M. 14.06.2024, e che sia individuabile un nesso causale diretto tra la sospensione e la contrazione del reddito.
Per comprendere la portata operativa, basti pensare al caso di un professionista che sospende l'attività per soli 2 mesi subendo un calo reddituale del 35% rispetto ai valori concordati: in tal caso scatta la disapplicazione del CPB. Per contro, un professionista fermo per 8 mesi, ma con un decremento reddituale limitato al 20%, resterà vincolato al reddito concordato.

Passando alla risposta all’interpello n. 45/2026, il documento di prassi analizza la compatibilità tra l'esercizio individuale della professione e la contemporanea partecipazione a un'associazione tra professionisti. La norma generale prevede l'esclusione dal regime agevolato per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al concordato anche l'associazione partecipata. Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria fornisce un'interpretazione volta a valorizzare la natura sostanziale delle attività svolte, superando il dato strettamente letterale.
Nello specifico viene esaminata la posizione di un dottore commercialista intenzionato a aderire al regime, il quale risulta contestualmente associato a un'associazione tra professionisti che svolge attività di insegnamento dello sci e delle discipline sportive invernali. Poiché le 2 attività risultano eterogenee, sono soggette a indici sintetici di affidabilità fiscale completamente differenti e non presentano alcun profilo di collegamento funzionale, l’Agenzia, superando il dettato normativo, conclude che in assenza di un collegamento economico sostanziale, la causa di esclusione non si applica. Il professionista, pertanto, è legittimato a aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per la propria attività individuale in modo del tutto indipendente dalle scelte in materia di adesione che verranno assunte dall'associazione professionale partecipata.

Infine, la risposta all’interpello n. 48/2026 affronta l'impatto dell'acquisto di crediti di imposta derivanti da bonus edilizi sul reddito concordato di uno studio professionale. Il quesito mira a comprendere se il costo sostenuto nell'anno di imposta 2024 e il successivo componente positivo derivante dall'utilizzo in compensazione nel 2025 debbano generare una variazione del reddito proposto.
Sebbene il nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo renda ormai pienamente imponibile il differenziale positivo tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto, l'Agenzia delle Entrate precisa che le variazioni al reddito concordato ammesse dalla norma sono tassative e, nel caso specifico, tali somme non rientrano in alcuna delle fattispecie elencate dall'art. 15 D.Lgs. 13/2024. In particolare, non sono assimilabili in alcun modo alla cessione di clientela o di elementi immateriali. Di conseguenza, i singoli componenti positivi e negativi derivanti da tale operazione non comportano alcuna variazione in aumento o in diminuzione del reddito di lavoro autonomo oggetto della proposta originaria. Identiche considerazioni valgono per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.