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Imposte dirette 07 Ottobre 2026

Concordato preventivo biennale, chiarimenti della circolare 8E/2026

La circolare 8/E riordina la disciplina: adesioni senza requisiti inefficaci, rettifiche dei dati e nuove agevolazioni per il secondo biennio.

Correggere i dati del concordato preventivo biennale senza perdere necessariamente l’accordo con il Fisco: è uno dei passaggi operativi centrali della circolare 6.10.2026 n. 8/E. L’Agenzia delle Entrate riordina la disciplina e spiega come applicare le modifiche del D.lgs. 07.08.2026, n. 148, in vista dell’adesione al biennio 2026-2027. Il documento sostituisce le precedenti circolari e distingue le novità applicabili dal biennio 2026-2027 dalle disposizioni che continuano a regolare gli accordi 2024-2025 e 2025-2026. Le innovazioni legislative valgono dal nuovo biennio, mentre gli accordi precedenti restano soggetti alle regole applicabili alle rispettive adesioni.
Il chiarimento più significativo riguarda il rapporto tra dichiarazione integrativa, rideterminazione della proposta e decadenza. Illustrando il nuovo comma 3-bis dell’art. 19, D.lgs. 13/2024, l’Agenzia spiega che la correzione di errori od omissioni nei ricavi, compensi o altri dati consente di riallineare gli imponibili concordati alle informazioni rettificate. Non si tratta quindi soltanto di verificare se l’errore superi una soglia di tolleranza: la rettifica può modificare il reddito o il valore della produzione netta su cui si fonda l’accordo. La conservazione del concordato richiede la regolarizzazione attraverso la dichiarazione integrativa e, ove necessario, il ravvedimento delle sanzioni. La possibilità di rimediare incontra tuttavia limiti differenti secondo la violazione. Per gli errori dichiarativi non riconducibili alle fattispecie penali e alle inesattezze dei dati ISA previste, la circolare richiama le ordinarie preclusioni al ravvedimento: rileva la notifica degli atti di liquidazione o accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato o formale. Per le due categorie indicate, invece, la regolarizzazione impedisce la decadenza soltanto se precede la constatazione della violazione e l’avvio di controlli formalmente conosciuti. La distinzione è decisiva: non ogni ravvedimento ancora ammesso sul piano sanzionatorio consente anche di salvare il concordato.

Su questo quadro si innesta la nuova causa di decadenza per errori od omissioni nei dati dell’anno precedente al biennio. L’Agenzia precisa che occorrono un accertamento e imponibili ricalcolati superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati, ferme le altre fattispecie previste dalla legge. Diversa è l’adesione effettuata senza requisiti o in presenza di cause di esclusione: per il 2026-2027 deve considerarsi mai avvenuta. La circolare coordina così l’inefficacia originaria degli artt. 10 e 11 con la soppressione della precedente causa di decadenza, evitando di sovrapporre conseguenze giuridiche differenti. Anche chi aveva aderito con un invio autonomo deve presentare l’eventuale dichiarazione integrativa completa di tutti i quadri, incluso il modello CPB, riportando sia i dati corretti sia quelli invariati necessari alla verifica della posizione.
Un secondo nucleo di indicazioni interessa il rinnovo. Per elaborare la proposta 2026-2027 devono essere utilizzati il reddito e il valore della produzione effettivi del 2025, rettificati secondo gli artt. 15, 16 e 17, anziché gli importi precedentemente concordati. L’Agenzia ribadisce inoltre che chi proviene dal concordato 2024-2025 non può dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA del 2025. Sul versante degli acconti, il rinnovo viene letto come prosecuzione del rapporto fiscale: con il metodo storico non si applicano le maggiorazioni previste per il primo accesso.

La circolare conferma anche che chi non rinnova deve calcolare l’acconto storico 2026 tenendo conto del reddito concordato per il 2025, senza sostituirlo con quello effettivo. Quanto agli investimenti agevolati, chiarisce che le maggiorazioni per iperammortamento maturate nel biennio possono ridurre il reddito concordato in dichiarazione, coerentemente con la loro esclusione dalla proposta. Sono indicazioni da considerare nelle simulazioni, insieme ai benefici legislativi riservati al rinnovo. Infine, sul piano telematico, viene illustrata la revoca attraverso il flusso dichiarativo, con il codice «3» nella casella «Comunicazione CPB». Questa modalità revoca tutte le adesioni precedenti per il medesimo biennio. Se il contribuente intende conservare l’accordo per una sola categoria reddituale, deve trasmettere contestualmente la nuova adesione. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’adesione dovrà essere trasmessa entro il 2.11.2026, poiché il termine del 31.10.2026 cade di sabato.