Imposte dirette 01 Ottobre 2024

Concordato preventivo biennale, la determinazione del reddito

La base imponibile per la proposta di reddito concordato ai fini Ires/Irpef e Irap non rileva invece ai fini Iva.

La base imponibile per la proposta di concordato varia a seconda del soggetto cui si riferisce.Per quanto riguarda i contribuenti ISA si applica:- al reddito da lavoro autonomo senza considerare: plusvalenze e minusvalenze (che vanno quindi aggiunte/sottratte al reddito 2023 per poter determinare il reddito proposto 2024 e 2025); redditi di partecipazioni in Snc/Sas/associazione di cui all’art. 5 del Tuir; corrispettivi per la cessione della clientela o elementi immateriali;- al reddito d’impresa senza considerare: plusvalenze e minusvalenze (che vanno quindi aggiunte/sottratte al reddito 2023 per poter determinare il reddito proposto 2024 e 2025); sopravvenienze attive e passive; perdite su crediti; redditi di partecipazioni in Snc/Sas/associazione di cui all’art. 5 del Tuir o Srl in trasparenza o Srl, Spa, Sapa, società cooperative.Il risultato non può essere inferiore a 2.000 euro. Si specifica che, come chiarito nelle risposte ai quesiti della circolare 18/E/2024 (risposta n. 6.4), le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, redditi da partecipazione, rilevano ai fini del concordato nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini Ires/Irpef e Irap; pertanto, non devono essere considerate (ossia sottratte o aggiunte come sopra indicato) se sono state fiscalmente irrilevanti. Il reddito concordato vale anche ai fini Irap: si considera il valore della produzione netta senza considerare le...

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