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Accertamento, riscossione e contenzioso 05 Marzo 2026

Concordato preventivo biennale per le imprese: nuovi chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate interviene sulle cause di cessazione e sulle variazioni reddituali in ambito d'impresa. L'affitto d'azienda non fa decadere l'accordo, mentre le somme da transazioni novative rettificano il reddito concordato.

In data 24.02.2026 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di risposte a istanza di interpello dedicate al CPB, rivolgendo l’attenzione a particolari casistiche che interessano la determinazione del reddito di impresa tassabile. I recenti documenti di prassi forniscono indicazioni su specifiche operazioni di riorganizzazione aziendale e sulla corretta qualificazione dei componenti reddituali di natura straordinaria che non rientrano nel patto con il Fisco, le cd. variabili non concordabili.

Entrando nel merito delle singole fattispecie, la risposta n. 46/2026 affronta la compatibilità tra l'avvenuta adesione al concordato e la successiva stipula di un contratto per l'affitto di azienda. Il caso sottoposto all'Amministrazione Finanziaria riguarda una società in accomandita semplice, già vincolata al patto concordatario per il biennio 2024-2025, intenzionata a prendere in affitto il complesso aziendale di un'altra società operante nel medesimo settore, al fine di razionalizzare i costi operativi e ottimizzare la gestione del personale dipendente. Il dubbio interpretativo sollevato dal contribuente si concentra sull'eventualità che tale specifica operazione gestionale, collocata nel secondo anno di validità del regime, possa integrare una causa di cessazione.
L'Agenzia delle Entrate, richiamando espressamente il perimetro tracciato dall'art. 21 D.Lgs. 13/2024, ricorda che il legislatore ha inteso configurare come cause di cessazione unicamente le operazioni straordinarie elencate in modo puntuale dalla norma, in quanto idonee a modificare in radice la capacità reddituale e la struttura organizzativa del soggetto. Nello specifico, la lettera b-ter) della citata disposizione circoscrive le ipotesi interruttive alle sole operazioni di fusione, scissione, conferimento e alle modifiche della compagine sociale. Ne consegue che l'affitto di azienda, non essendo (a parere dell’Agenzia) assimilabile ad alcuna delle fattispecie straordinarie sopracitate, non produce alcun effetto in termini di cessazione degli effetti del concordato.

Spostando l'analisi sulle variazioni da apportare ai valori reddituali e di VPN Irap concordati, la risposta n. 49/2026 dirime una complessa casistica inerente alla percezione di somme derivanti dalla sottoscrizione di un accordo transattivo novativo. L'istanza è stata presentata da una holding operativa che, a seguito del conclamato inadempimento di un promissario acquirente in merito alla compravendita di alcune partecipazioni societarie, ha incassato un importo forfettario a tacitazione di ogni pretesa, rinunciando contestualmente alla prosecuzione delle azioni legali. Il contribuente sosteneva l'applicabilità del generale principio di sostituzione, qualificando tali somme percepite a titolo transattivo come ricavi ordinari derivanti dalla propria attività tipica di gestione delle partecipazioni e, in quanto tali, da considerarsi già assorbiti all'interno del reddito d'impresa concordato.
L'Agenzia delle Entrate respinge tale impostazione, evidenziando che le somme percepite non risultano correlate al corrispettivo della prestazione originaria, bensì remunerano obbligazioni nuove e radicalmente diverse, quali la risoluzione consensuale del contratto preliminare e la definitiva tacitazione della lite. Alla luce di tali precisazioni, i citati importi non possono essere considerati ricavi tipici afferenti alla gestione caratteristica, ma costituiscono a tutti gli effetti delle sopravvenienze attive imponibili ai sensi dell'art. 88 del Tuir. Ai fini del concordato preventivo biennale, l'art. 16 D.Lgs. 13/2024 esclude tassativamente le sopravvenienze attive dal reddito concordato, imponendo al contribuente di apportare una corrispondente variazione in aumento sia del reddito di impresa sia del valore della produzione netta ai fini Irap, così come previsto dal successivo art. 17.