Procedure concorsuali 17 Aprile 2025

Concordato preventivo del debitore e garanzia fideiussoria

In caso di concordato preventivo del debitore principale, il creditore che intenda escutere il fideiussore ha l’onere di agire nei confronti del debitore entro 6 mesi dall’inizio della procedura o è sufficiente la sua partecipazione alla votazione per l’approvazione del concordato?

L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore, entro 6 mesi dalla scadenza, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.Secondo la norma richiamata, pertanto, il creditore ha l’obbligo di agire prontamente a seguito della scadenza dell’obbligazione e di coltivare l’azione proposta; in mancanza, decade dal diritto di agire nei confronti del garante.Lo scopo della prefigurazione del termine semestrale è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, lasciando incrementare l’importo del debito. Con riferimento al dies a quo, a partire dal quale il diritto può essere fatto valere, è fuori discussione che, nel caso in cui il debitore principale acceda alla procedura di concordato preventivo, l’obbligazione possa dirsi scaduta dalla data di presentazione della domanda di concordato, stante l’espresso richiamo operato dall’art. 96 del Codice della crisi alle disposizioni degli artt. 145, 153 a 162 del Codice della crisi e, in particolare, all’art. 154 secondo cui i crediti pecuniari si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data della dichiarazione di apertura della procedura. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’istanza del...

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