Imposte dirette 21 Settembre 2024

Concordato preventivo, ennesima complicazione fiscale

Nel solco di una consolidata tradizione pluridecennale, la normativa fiscale continua a essere assai mutevole: non ha fatto eccezione neppure il concordato preventivo, biennale e annuale ...

È di solare evidenza (senza entrare nel merito di valutazioni “politiche”, assolutamente fuori luogo in questa sede) che la disciplina del concordato preventivo biennale riassume quello che, purtroppo per i contribuenti e gli addetti ai lavoro, è un tormentone che costantemente si propone: ogni qualvolta si introducono normative destinate ad avere un impatto significativo rispetto allo status quo, immancabilmente la disciplina è oggetto di modifiche in corso d’opera il cui effetto è quello di generare incertezze o, addirittura, stravolgere l’impianto originario.

Al riguarda, nel progetto iniziale, l’istituto del concordato preventivo prevedeva l’accesso solo per i contribuenti “virtuosi”, ossia con punteggio ISA pari o superiore a 8; successivamente, sono intervenuti il D.Lgs. 12.02.2024, n. 13, due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (28.02.2024, nn. 68687 e 68629), due decreti ministeriali (14.06.2024 e 15.07.2024) e, infine (salvo ulteriori e probabili modificativi), il decreto correttivo, ossia il D.Lgs. 5.08.2024, n. 108. La materia è stata oggetto di interpretazione, a distanza di ben 7 mesi, con la ponderosa circolare 17.09.2024, n. 18/E, che in 64 pagine affronta i vari aspetti del concordato, con un’ultima parte dedicata alle risposte ai quesiti. Tutto chiaro e definitivo? Non proprio, poiché è stato presentato un emendamento normativo che, se approvato, dovrebbe affiancare una sorta di condono fiscale per gli anni dal 2018 al 2023, al quale dovrebbero avere accesso solo i contribuenti che aderiranno al concordato. Dunque, un cantiere aperto e, allo stato dei fatti, con scarsa, se non scarsissima, propensione ad accettare un accordo biennale (annuale per i forfettari) con il Fisco. Ebbene, ricordato che la scelta potrà essere effettuata entro il 31.10.2024, in concomitanza con l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, non è azzardato ipotizzare che il nuovo istituto, allo stato dei fatti, non avrà successo. Non solo per l’incognita di “scommettere”, e vincolarsi, per 2 anni a pagare quanto risultante da una proposta che, ex post, potrebbe rivelarsi penalizzante in presenza di una contrazione dei ricavi (fatte salve le cause eccezionali espressamente previste dalla legge), ma anche perché, a ben vedere, anche i cambi di regime fiscale – da forfettario a ordinario nel corso del biennio – e viceversa – potrebbero vanificare i benefici (rectius: far decadere il concordato), con significative ripercussioni negative per il contribuente in termini di aggravio del prelievo.

Poiché in questa sede non è possibile esaminare in dettaglio tutte le varie criticità, si segnalano comunque due importanti chiarimenti contenuti nella circolare n. 18/E/2024 e, segnatamente:
- la risposta 6.5, che ha precisato che la compilazione del modello CPB ISA e della Sezione VI del quadro LM persone fisiche è obbligatoria unicamente per coloro che intendano aderire al concordato;
- la risposta 6.7, con la quale, ricordato che per il primo anno di applicazione dell'istituto il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (31.10.2024), si conferma che nulla osta ad aderire alla proposta di concordato mediante una dichiarazione correttiva nei termini, presentata sempre entro la stessa data, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell'istituto, tale termine coincide con quello previsto per l’adesione al concordato.
In conclusione, circolare a parte, ancora molta fluidità e possibili sorprese...