Concordato preventivo: il valore riservato ai soci va stimato
Il valore riservato ai soci previsto dall’art. 120-quater del Codice della crisi deve riflettere patrimonio netto, diluizione, apporti dei soci e rischio di esecuzione della ristrutturazione. La Sezione II-bis del D.D. 23.04.2026 ne precisa la quantificazione.
La nuova Sezione II-bis del D.D. Giustizia 23.04.2026 dedica una disciplina specifica alla quantificazione del valore riservato ai soci nel concordato preventivo in continuità, completando sul piano operativo quanto previsto dall’art. 120-quater, c. 2 del Codice della crisi. La questione si pone quando, per effetto dell’omologazione, ai soci rimangono partecipazioni o strumenti che conservano un valore economico.Il dato rilevante non coincide con il valore complessivo dell’impresa né può essere ricostruito come semplice differenza tra il valore generato dalla ristrutturazione e quanto destinato ai creditori. La norma assume come riferimento il valore delle partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle conseguente all’omologazione, deducendo quanto apportato dai soci a sostegno della ristrutturazione mediante conferimenti o versamenti a fondo perduto. Su questa base il decreto precisa che la stima deve riguardare il patrimonio netto espresso pro quota e tenere conto degli effetti diluitivi prodotti dall’operazione.Il richiamo ai criteri utilizzati dai principi contabili, e in particolare dall’OIC 9 per la determinazione del valore d’uso, sposta quindi l’attenzione sulle concrete prospettive economiche incorporate nel piano. I flussi finanziari futuri devono essere ricavati dalle previsioni del piano attestato e, quando l’orizzonte temporale lo richieda, dalle proiezioni relative agli esercizi successivi, per essere poi...