HomepageDirittoConcordato preventivo: la funzione del deposito dei bilanci
Diritto
11 Aprile 2022
Concordato preventivo: la funzione del deposito dei bilanci
La Suprema Corte, con ordinanza 23.2.2022, n. 6054, ammette la possibilità di produrre una sola relazione aggiornata della situazione patrimoniale della società in luogo dell'ultimo bilancio.
L’art. 161, c. 6, L.F., riferito al concordato in bianco, prevede che l’imprenditore depositi la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei relativi crediti. L’art. 161, c. 2, lett. a) prevede a sua volta per il caso di domanda concordataria piena che venga depositata una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.
La relazione e i bilanci potrebbero apparire strumentali al medesimo controllo sulla situazione attuale dell’impresa e si potrebbe immaginare che il Legislatore abbia chiesto i bilanci in luogo della relazione per non imporre una dilatazione dei tempi di presentazione della domanda di concordato in bianco.
Questa soluzione è stata disattesa dalla Suprema Corte (Cass. 23.2.2022, n. 6054) in quanto i bilanci, compreso l’ultimo, non necessariamente riflettono la situazione aggiornata dell’impresa, potendo risalire a mesi prima della domanda concordataria, inoltre se veramente questo fosse lo scopo della previsione normativa non si capirebbe il motivo del deposito degli ultimi 3 bilanci anziché dell’ultimo soltanto.
Che la relazione e i bilanci non possano essere collocati sullo stesso piano, del resto, è testimoniato dagli artt. 15 e 161 L.F. che, in effetti, prevedono oltre al deposito degli ultimi 3 bilanci anche della situazione patrimoniale...