Con il Codice della Crisi e dell’Insolvenza è stato introdotto un nuovo istituto denominato concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato all’art. 25-sexies e accessibile solo quando l’esperto nominato nella composizione negoziata della crisi dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, cc. 1 e 2, lett. b) non sono praticabili.
L’imprenditore allora ha le seguenti strade:
presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione ex art. 17, c. 8, una proposta di concordato per cessione dei beni (che può prevedere la suddivisione dei creditori in classi) unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’art. 39;
chiedere l’omologazione del concordato con ricorso presentato al Tribunale competente (il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese; dalla data della pubblicazione si producono gli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96).
Questa tipologia di concordato, semplificato appunto, è caratterizzata da:
assenza del giudizio di ammissione;
assenza del voto dei creditori (i quali hanno tuttavia diritto di opporsi all’omologazione);
assenza delle figure del concordato preventivo classico, quali il commissario giudiziale e...