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Diritto
17 Gennaio 2022
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Tra le novità più interessanti introdotte dal D.L. 118/2021, così come modificato dalla L. 147/2021, vi è senza dubbio la disciplina afferente al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Si tratta, in buona sostanza, di una procedura di composizione della crisi che differisce da quelle utilizzate sino ad ora in ragione, da un lato, dei presupposti necessari per la sua esperibilità, dall’altro, per l’iter da seguire per ottenere la relativa omologazione. Le norme di riferimento sono gli artt. 18 e 19 D.L. 118/2021 che, in primo luogo, individuano la conditio sine qua non per accedere alla procedura in commento, laddove stabiliscono sin da subito che quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'art. 11, cc. 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, c. 8 L. 118/2021 (termine decadenziale poiché non sono previste eccezioni), una proposta di concordato per cessione dei beni.
Pertanto, emerge sin da subito che l’imprenditore può intraprendere tale nuovo percorso esclusivamente in seguito all’esito negativo della procedura di composizione negoziata della crisi, o meglio, solo qualora le trattative siano state instaurate - in virtù della valutazione, condotta ex ante, dall’esperto secondo cui nel caso concreto vi fossero concrete possibilità di risanamento - cui non abbia fatto seguito il superamento della situazione di squilibrio patrimoniale (rectius di decozione) in cui versava l’imprenditore in...