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Diritto 07 Novembre 2023

Concorso del commercialista nel reato tributario

Spesso la giurisprudenza si è trovata a interrogarsi sugli elementi necessari per ritenere il professionista responsabile, a titolo concorsuale, dei reati tributari posti in essere dal contribuente-cliente.

La Cassazione ha ritenuto integrata in capo al professionista l’agevolazione materiale, ad esempio, a seguito di attività di supporto nella sistemazione documentale delle violazioni contabili e della successiva predisposizione e dell’inoltro delle dichiarazioni fiscali (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 28158/2019); nonché in ragione della redazione dei bilanci (Cass. pen., sent. n. 39873/2013); di attività materiali di consegna e di ricezione di documentazioni rilevanti e più in generale del coinvolgimento nella vita della società (Cass. pen., sent. n. 36461/2019). Anche l’attività di mera consulenza è suscettibile d’integrare un fatto di partecipazione punibile laddove si offra all’esecutore lo strumento attraverso il quale perpetrare l’illecito e non versare l’imposta dovuta (Cass. pen., sent. n. 28158/2019), trovando così conferma l’orientamento per il quale il professionista concorre nel reato del cliente ogniqualvolta sia l’ispiratore della frode e anche se solo il cliente abbia beneficiato dell’operazione fiscalmente illecita (Cass. pen., Sent. 40100/2018). In generale, la chiamata in concorso del consulente non può essere esclusa quando la perpetrazione di un illecito richiede competenze tecniche originariamente non presenti nel bagaglio di cognizioni dei contribuenti che ricevano il consiglio per delinquere, trattandosi di soggetti palesemente...

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