Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Maggio 2026
Concorso del commercialista nelle violazioni tributarie
Con le ordinanze nn. 11372/2026, 8845/2026 e 5638/2026 la Cassazione definisce i confini della responsabilità del professionista ex art. 9 D.Lgs. 472/1997.
La Suprema Corte torna ancora una volta, ed è già la terza pronuncia in pochi mesi, a ragionare sui limiti entro cui un commercialista può essere chiamato a rispondere in via amministrativa per violazioni tributarie commesse da una società cliente. Con l'ordinanza 27.04.2026, n. 11372, la Sezione tributaria della Cassazione ribadisce un principio che stava già emergendo nelle precedenti pronunce 12.03.2026, n. 5638 e 8.04.2026, n. 8845: la sanzione è applicabile al professionista estraneo all'ente, ma solo quando si dimostra un contributo concreto alla realizzazione dell'illecito. Il punto di partenza normativo è l'art. 9 D.Lgs. 472/1997, che estende la punibilità amministrativa a tutti i soggetti che abbiano offerto un apporto causale, materiale o anche solo psicologico, alla commissione di una violazione tributaria. La norma ricalca, nella struttura, l'art. 110 c.p. in materia di concorso di persone nel reato e si colloca nel solco dell'art. 5 L. 689/1981, che per l'illecito amministrativo generale prevede che ciascun concorrente soggiace alla sanzione disposta. Si tratta di un impianto pensato per colpire non solo chi materialmente viola la norma, ma anche chi, con la propria condotta, ha reso possibile o agevolato quella violazione.Nel caso esaminato dall'ordinanza n. 11372/2026, il professionista era anche socio della società contribuente e apponeva il visto di conformità c.d. leggero sulle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e Iva. La Corte,...