Il 15.04.2026 il Ministero dell’Economia ha reso la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05272, tornando sulla responsabilità a titolo di concorso del commercialista nelle violazioni tributarie della società assistita. L’occasione è offerta dalle ordinanze gemelle della Cassazione 12.03.2026, nn. 5638 e 5639, che hanno consolidato il mutamento di orientamento avviato nel 2024 in materia di applicabilità dell’art. 9 D.Lgs. 472/1997 al professionista esterno.
Com’è noto queste pronunce hanno stabilito che il concorso è configurabile quando il commercialista, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, compie azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione della violazione, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’intermediario dovesse limitarsi alla trasmissione telematica di una dichiarazione non materialmente redatta, purché rivesta la posizione di consulente tributario e sia incaricato della tenuta delle scritture contabili.
Il parametro valutativo individuato dalla Suprema Corte è la diligenza qualificata (ex art. 1176, c. 2 c.c.), che impone al professionista di verificare la coerenza tra le dichiarazioni trasmesse e le risultanze contabili, nonché la loro conformità alle norme di legge. Due punti appaiono ormai consolidati sul piano interpretativo:
- da un lato, è definitivamente superata la tesi che escludeva il concorso di terzi negli illeciti delle società di capitali in forza dell’art. 7 D.L. 269/2003;
- dall’altro, è abbandonato il requisito del c.d. quid pluris, ovvero la necessità di un vantaggio economico autonomo del professionista, ulteriore rispetto al compenso ordinario.
La risposta ministeriale, pur prendendo atto dell’evoluzione giurisprudenziale, si limita tuttavia a ribadire un principio ovvio, ovvero che il controllo fiscale non può prescindere da un’analitica valutazione, in concreto, della violazione di specifici obblighi di controllo e diligenza imputabili all’intermediario, anche alla luce del mandato sottoscritto con il cliente. Di conseguenza, la mera trasmissione telematica della dichiarazione non può, di per sé, essere sufficiente a configurare il concorso nel reato. La posizione del MEF è condivisibile nel metodo, ma insufficiente nella sostanza: il vero nodo irrisolto riguarda i confini dell’obbligo di astensione del professionista.
Consideriamo l’ipotesi del consulente che, tenendo la contabilità del cliente, consente la deduzione di costi palesemente indeducibili pur avendo espresso formalmente il proprio dissenso: in questo caso la mancata astensione dalla trasmissione è tale da configurare un contributo concorsuale? E fino a che punto il professionista è tenuto a rifiutare l’incarico quando il cliente insiste nell’adottare scelte fiscali vietate ma non penalmente rilevanti? Si tratta di quesiti cruciali per la prassi professionale quotidiana, rispetto ai quali né la giurisprudenza né il MEF hanno (almeno fino a oggi) saputo fornire risposte esaustive.
E proprio l’assenza di un intervento legislativo chiarificatore (peraltro implicitamente escluso dalla risposta ministeriale) lascia, di fatto, i professionisti in una condizione di incertezza operativa che rischia di generare un eccesso di prudenza difensiva o, al contrario, di sottovalutazione del rischio sanzionatorio, con evidenti ricadute sulla qualità dell’assistenza fiscale prestata ai clienti.
