Il termine bancarotta spesso viene utilizzato impropriamente mentre è doveroso ricondurlo al reato fallimentare disciplinato dal titolo VI della legge fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267) che suddivide il reato in due fattispecie.
La bancarotta semplice è disciplinata dall'art. 217 L.F., mentre la bancarotta fraudolenta caratterizzata dal comportamento fraudolento e doloso del fallito è disciplinato dall'art. 216 L.F.
Senza addentrarci nelle caratteristiche e differenze che riguardano questi due reati occorre però fare molta attenzione al ruolo che altre figure terze possono avere nella procedura fallimentare e nei reati penali annessi.
Spesso accade che i consulenti dell'impresa siano chiamati a fornire consigli e pareri sulle più opportune scelte aziendali da compiere per superare meglio la crisi o, quando non è possibile superarla, uscire il meno danneggiati dallo stato d'insolvenza.
Per il professionista è cosa doverosa, ancorché prudente, tenere un comportamento volto alla legalità per garantire il pieno rispetto delle norme civilistiche e fiscali.
I commercialisti o gli avvocati possono concorrere nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore, degli amministratori della società e dei liquidatori, forniscano consulenze, consigli o semplici suggerimenti sui mezzi giuridici o altri espedienti idonei a sottrarre i beni ai creditori.
Il loro...