Le sorti dell'azione promossa contro una società in bonis volta ad ottenere la condanna in forma specifica al "facere", una volta intervenuta la declaratoria.
L'azione promossa contro una società in bonis per la costruzione di opere in violazione delle distanze legali e volta alla condanna della rimessione in pristino, una volta intervenuto il fallimento del convenuto, deve essere riassunta nei confronti della curatela con tutte le difficoltà che ne conseguono sulla forma di tale riassunzione. In particolare, si discute se la riassunzione possa essere fatta citando in giudizio il fallimento avanti al medesimo tribunale, o se sussista l'attrazione del tribunale fallimentare e la necessità di procedere nelle forme e nei modi previsti per l'insinuazione al passivo a pena di inammissibilità e improcedibilità.
L'art. 51 L.F. vieta infatti la prosecuzione di tutte le azioni che possano influire direttamente o indirettamente sulla determinazione dell'attivo o del passivo fallimentare, comprese quindi le azioni di esecuzione per consegna o rilascio o quelle relative agli obblighi di fare. Ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2931 C.C., che attribuisce all'avente diritto in caso di inadempimento ad un obbligo di facere da parte del debitore, il diritto di far eseguire a spese di quest'ultimo il contenuto della prestazione dovuta, secondo le modalità previste dall'art. 612 c.p.c.
Se a ciò si aggiunge che ai sensi dell'art. 2058 C.C. il danneggiato laddove non possa ottenere la reintegrazione in forma specifica (perché...