La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con sentenza 9.05.2018, n. 217, ha condannato il segretario comunale di un Comune della Provincia di Livorno, per il danno erariale cagionato all'ente locale derivante dall'indebita percezione di emolumenti.
In seguito a un esposto anonimo e alla nota resa dall'organo di controllo, la magistratura contabile e la Procura sono venuti a conoscenza di un presunto danno erariale.
In particolare, la Procura, dopo aver valutato la fondatezza delle accuse affidando l'attività investigativa alla Guardia di Finanza, ha contestato al segretario comunale l'indebita percezione dell'indennità di direttore generale (per l'assenza dei presupposti cui la normativa riconnette il corrispettivo), l'omessa valutazione oggettiva dei risultati raggiunti con conseguente pagamento della cosiddetta indennità di risultato non documentata e la percezione della retribuzione individuale di anzianità in misura superiore a quanto spettante.
Si fa menzione che la nomina di direttore generale è regolamentata con legge n. 42/2010 ed è stata abolita per i piccoli e medi Comuni. Tale ruolo può essere ricoperto soltanto negli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
La sentenza citata ha sottolineato che tale abolizione è volta al contenimento della spesa pubblica e sul punto ha affermato, richiamando una precedente decisione,...