Diritto privato, commerciale e amministrativo 04 Gennaio 2024

Condanna dell’ente al pagamento delle spese processuali

L’art. 63 D.Lgs. 231/2001 prevede che l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti nei confronti dell’ente sia ammessa soltanto in determinate ipotesi.

L’art. 63 D.Lgs. 231/2001 disciplina in materia specifica il rito dell’applicazione della sanzione su richiesta delle parti nell’ambito del procedimento pendente nei confronti dell’ente. Il rito speciale dell’applicazione della sanzione su richiesta è ammesso soltanto nelle ipotesi espressamente previste dal decreto ovvero: se il procedimento penale pendente nei confronti dell’imputato (persona fisica) sia già definito o, comunque, sia suscettibile di essere definito secondo il rito speciale del patteggiamento; se, indipendentemente dalle sorti del processo penale nei confronti dell’imputato persona fisica, la pena prevista per l’illecito sia di natura solo pecuniaria e non interdittiva. Un’ulteriore preclusione all’accesso al rito premiale è espressamente prevista dall’art. 63, c. 3, laddove il giudice ritenga che debba essere applicata all’ente (all’esito del giudizio) una sanzione interdittiva in via definitiva. Si tratta, quindi, di una valutazione prognostica riservata al giudice. La Corte Cassazione, con la sentenza 26.10.2023, n. 40563, si pronuncia, in particolare, sull’aspetto della condanna dell’ente al pagamento delle spese processuali in caso di procedimento definito nelle forme del patteggiamento. La Corte ritiene che se si consentisse all’imputato di patteggiare la pena pecuniaria con esonero dal pagamento delle spese processuali...

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