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Enti locali 17 Giugno 2026

Condizione di svincolo del fondo di garanzia dei debiti commerciali

Il Fondo garanzia debiti commerciali si accantona se l'ente non riduce del 10% lo stock di debito o sfora i tempi di pagamento. Si svincola l'anno successivo a quello in cui entrambe le condizioni sono rispettate, anche in sede di rendiconto.

Uno dei temi di attualità che ricorre di frequente nella predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione è l’accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali, previsto dalla legge di bilancio dello Stato del 2018, che deve essere determinato nel caso in cui l’amministrazione pubblica non assolve all’obbligo di pagamento delle fatture nel termine di 30 giorni.Nello specifico l'art. 1, c. 859 L. 145/2018 ha introdotto l’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per 2 fattispecie diverse: in caso di mancata riduzione dello stock di debito commerciale residuo per almeno il 10% ovvero per il mancato rispetto dei tempi di pagamento. Nel primo caso la misura dell’accantonamento è pari al 5% della spesa per beni e servizi (ma tale accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell’anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, come è appunto il caso di codesto ente), nel secondo caso la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo, infatti il c. 863 della citata legge stabilisce la misura in un importo pari:a) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;b) al 3% degli stanziamenti...

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