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Diritto 20 Marzo 2023

Condomino moroso ed escussione degli altri condòmini

Chi vanta un credito nei confronti di un condominio può agire, in caso di pagamento parziale, nei confronti dei singoli condòmini?  La Suprema Corte (ord. 17.02.2023 n. 5043) chiarisce limiti e portata della responsabilità dei condòmini.

Il creditore di un condominio rimasto insoddisfatto (anche parzialmente) può agire nei confronti dei singoli condòmini per il recupero del proprio (residuo) credito. Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. (introdotti dalla L. 220/2012) l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori rimasti insoddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condòmini morosi. I creditori possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti solo dopo l’escussione di questi ultimi. È dunque prescritto dalla legge che l’obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condòmini in regola nella contribuzione delle spese, è subordinato alla preventiva escussione di questi ultimi, sicché l’obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso. L’art. 63 cit. configura in capo ai condòmini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo, che sia rimasto creditore (per non avergli l’amministratore versato l’importo necessario a soddisfare le pretese), un’obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l’intera prestazione imputabile al condominio, quanto unicamente le somme dovute dai morosi. La responsabilità diretta dei condòmini è retta dal...

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