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Accertamento, riscossione e contenzioso 27 Giugno 2026

Condono Iva e diritto UE: l’incognita della causa C-308/25

Le conclusioni dell’Avvocato Generale ritengono la definizione agevolata delle liti Iva ex L. 197/2022 incompatibile con il diritto UE: possibile disapplicazione e recupero dell’imposta, con incertezza per i contribuenti aderenti.

Le conclusioni rese in data 11.06.2026 dall’Avvocato Generale nella causa C-308/25 investono la definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall’art. 1, c. 186 e ss. L. 197/2022, nella parte in cui ha consentito di chiudere le liti pendenti in materia di Iva versando una frazione ridotta dell’imposta contestata. Il rilievo muove dalla natura armonizzata del tributo: l’Iva, pur riscossa dagli Stati membri, è disciplinata dalla Direttiva 2006/112/CE e una quota del relativo gettito costituisce risorsa propria dell’Unione. Ne deriva che il legislatore nazionale può regolarne le modalità applicative ma non disporne liberamente. Pertanto, la rinuncia generalizzata e indiscriminata all’accertamento e alla riscossione contrasterebbe con l’art. 4, par. 3, TUE (leale cooperazione), con gli artt. 2 e 273 della Direttiva e con il principio di neutralità, che esige l’effettività del prelievo. L’orientamento espresso è in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte: infatti, già nella sentenza 17.07.2008, C-132/06, e nella successiva C-174/07, i giudici di Lussemburgo avevano censurato il condono fiscale (ex L. 289/2002), qualificando come inadempimento la rinuncia generalizzata al gettito Iva, sganciata da ogni verifica della singola posizione. Va però ricordato, per completezza, che la Corte non ha condannato ogni forma di definizione. In tal senso, nella sentenza 29.03.2012, C-500/10, è stata ritenuta compatibile la chiusura...

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