Nella sentenza 5.02.2026 n. 50, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo ha qualificato come abusivo un conferimento di partecipazioni effettuato ai sensi dell’art. 177, c. 2 del Tuir, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 10-bis L. 212/2000 in relazione a un’operazione di riorganizzazione societaria realizzata mediante la costituzione di una holding unipersonale in forma di Srl.
Il caso esaminato ha riguardato il conferimento, da parte di una persona fisica, dell’80% delle partecipazioni detenute in una società operativa a favore di una holding unipersonale (Srl) con applicazione del regime del c.d. realizzo controllato (ex art. 177, c. 2 del Tuir). In questo contesto l’Agenzia delle Entrate ha:
- contestato l’assenza di sostanza economica dell’operazione, in quanto considerata finalizzata a evitare la tassazione immediata della plusvalenza da conferimento in base al criterio del valore normale previsto dall’art. 9 del Tuir;
- (di conseguenza) riqualificato l’operazione come “conferimento realizzativo”, assoggettando a tassazione la differenza tra valore normale della partecipazione e relativo costo fiscale quale reddito diverso (ex art. 67 del Tuir).
La sentenza ha sostanzialmente accolto l’impostazione dell’Amministrazione Finanziaria. In particolare, la C.G.T. ha affermato che l’operazione sarebbe stata strutturata essenzialmente per evitare l’immediata tassazione della plusvalenza senza alcuna giustificazione per l’applicazione del regime del realizzo controllato. È stata inoltre valorizzata l’assenza di una struttura organizzativa autonoma della holding e l’assenza di dipendenti.
La ricostruzione operata dalla CGT presenta, tuttavia, profili evidenti di criticità.
In primo luogo, la nozione di vantaggio fiscale indebito è stata utilizzata in modo improprio. Il regime dell’art. 177, c. 2 del Tuir rappresenta una disciplina speciale che consente, al ricorrere di condizioni oggettive, di evitare l’immediata emersione della plusvalenza in sede di conferimento. Tuttavia, l’effetto di neutralità o realizzo controllato non rappresenta un’anomalia del sistema, ma è la conseguenza fisiologica della norma. Affermare che l’applicazione della disciplina integri un vantaggio indebito equivale a negare la legittimità di questa disposizione.
Sotto il profilo della pretesa “circolarità”, la motivazione appare ancora più debole. La nozione tecnica di operazione circolare presuppone un percorso negoziale volto a far rientrare nella sfera giuridica del medesimo soggetto, sotto forma diversa, una ricchezza precedentemente trasferita, conseguendo un indebito vantaggio fiscale. Tuttavia, nel caso di specie non vi è stato alcun rientro di somme, né una distribuzione occulta di utili o la monetizzazione della partecipazione. La permanenza del controllo, lungi dall’essere indice di abuso, rappresenta l’effetto fisiologico del realizzo controllato, che per definizione presuppone il mantenimento del controllo in capo al conferente, sia pure attraverso un soggetto interposto. Del resto, se la continuità del controllo fosse elemento sufficiente per integrare l’abuso, l’intero impianto dell’art. 177, c. 2 del Tuir risulterebbe strutturalmente sospetto. La sentenza ha quindi confuso la continuità economica (tipica delle riorganizzazioni) con l’artificiosità, senza dimostrare alcun concreto trasferimento di ricchezza né alcun aggiramento della disciplina fiscale.
In definitiva, la sentenza risulta chiaramente errata, non essendosi limitata ad applicare la clausola antiabuso, ma avendone ampliato la portata in modo significativo, trasformandola in uno strumento di sindacato generale sulle scelte organizzative e sulle opzioni fiscali previste dal legislatore. Se questa impostazione dovesse consolidarsi, il rischio concreto è quello di svuotare di contenuto le norme di neutralità e di realizzo controllato, compromettendo i principi di certezza del diritto, affidamento e prevedibilità che devono governare la disciplina delle operazioni straordinarie.
