Società e contratti 28 Novembre 2025

Conferimenti di minoranza: il regime fiscale nel caso di più eredi

Il nuovo art. 177, c. 2-bis del Tuir chiarisce che il regime del realizzo controllato si applica anche ai conferimenti di partecipazioni di minoranza subentrate a più eredi del socio unico defunto, grazie all’estensione ai familiari ex art. 5, c. 5 del Tuir.

Con il nuovo art. 177, c. 2-bis del Tuir, il regime fiscale del cd. realizzo controllato trova applicazione se le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25% e se vengono conferite in una società esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai familiari di cui all’art. 5, c. 5 del Tuir. Una fattispecie che prima della riportata modifica poteva rivelarsi controversa, ora risolta proprio dall’art 177, c. 2-bis del Tuir con la previsione dell’inclusione nella base sociale anche dei familiari ex art. 5, c. 5 del Tuir, era quella raccordata al subentro di più eredi nella quota del socio deceduto, nei confronti dei soggetti, tra i quali si instaurava una comproprietà indivisa, interrelabile con la società partecipata attraverso la nomina di un rappresentante comune. In tale caso si poneva la questione problematica se il conferimento di una partecipazione così strutturata consentisse o meno di far configurare la società conferitaria come unipersonale e, quindi, rispettosa o meno della condizione di legge alla base della fruizione dello speciale regime fiscale. In ordine a tale questione il Comitato Triveneto dei Notai, con la massima I.M.1 di settembre 2011, ha avuto modo di rappresentare testualmente:...

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