La disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di minoranza. La questione controversa del conferimento delle partecipazioni in regime di comunione legale.
Con l’art. 11-bis D.L. 30.04.2019, n. 34 il legislatore ha proceduto a estendere anche ai conferimenti di partecipazioni non di controllo il regime fiscale del “realizzo controllato” attraverso l’introduzione nell’art. 177 del nuovo comma 2-bis.
Relativamente alle peculiarità del comma 2-bis, sul piano oggettivo le partecipazioni conferite devono contrassegnarsi come partecipazioni qualificate di minoranza, secondo lo spartiacque, ora abrogato a seguito dell’introdotta uniformità di applicazione della ritenuta alla fonte su tutti i capital gain, vigente in materia di plusvalenze da cessione di partecipazioni. Specificamente si deve trattare di partecipazioni complessivamente rappresentative di una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
La società conferitaria, già esistente o di nuova costituzione, deve poi risultare interamente partecipata dal solo conferente. È quindi ammessa la sola configurazione della società a socio unico. A causa della necessaria configurazione della conferitaria alla stregua di una società unipersonale si pone il problema del conferimento della partecipazione intestata a un solo coniuge che la detiene, però, in regime di...