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Imposte dirette 08 Settembre 2026

Conferimenti minusvalenti: costo fiscale definito

Il D.Lgs. 148/2026 riscrive gli artt. 175 e 177 del Tuir: nei conferimenti minusvalenti il costo fiscale delle nuove partecipazioni non scende più sotto il minore tra il costo originario e il valore normale.

L’art. 9 D.Lgs. 148/2026 (correttivo “Omnibus”) ha chiuso una lacuna aperta dall’art. 17 D.Lgs. 192/2024 sui conferimenti di partecipazioni “a realizzo controllato” minusvalenti. Negli artt. 175 e 177 del Tuir, il socio che conferisce in una società le partecipazioni possedute altrove riceve in cambio nuove partecipazioni della conferitaria. Il valore di realizzo “ordinario”, con cui si determina il reddito del conferente, è l’aumento di patrimonio netto (capitale più sovrapprezzo) iscritto dalla conferitaria e di regola è anche il costo fiscale delle partecipazioni ricevute. Se è inferiore al costo fiscale delle partecipazioni conferite, l’operazione è “minusvalente”: questo effetto si verifica quando la conferitaria, per non patrimonializzarsi troppo o mantenere ai soci le percentuali originarie, iscrive un aumento inferiore al valore fiscale delle quote.La formulazione previgente poneva solo un tetto alla minusvalenza deducibile (non eccedente la differenza tra costo fiscale e il maggiore fra valore ordinario e valore normale delle partecipazioni conferite), ma nulla diceva sul costo fiscale delle partecipazioni ricevute. Per prassi (circ. n. 320/E/1997, risposta n. 537/2020), tale costo coincideva col valore ordinario: la minusvalenza eccedente il tetto veniva “consumata” in modo permanente, perché il costo delle partecipazioni ricevute restava ancorato al valore ordinario più basso, senza recupero futuro.In questo contesto, la...

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