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Imposte dirette 29 Luglio 2026

Conferimento di quote in comunione: le 3 verifiche decisive

Il conferimento di una partecipazione ereditaria indivisa esige il consenso unanime dei contitolari. Dopo la riforma fiscale, il realizzo controllato ex art. 177 Tuir si apre anche alle comunioni familiari, con qualche cautela anti-abuso.

Quando una partecipazione societaria è detenuta in comunione da più soggetti (come accade di frequente nelle successioni ereditarie non ancora seguite da divisione) ogni progetto di riorganizzazione diventa più complesso. Se gli eredi intendono conferire la quota indivisa in una società veicolo, di regola una holding di famiglia, devono affrontare in ordine 3 questioni: chi può disporre della partecipazione, quale natura civilistica assume l'atto e a quali condizioni si applica il realizzo controllato dell'art. 177 Tuir.Chi può disporre della partecipazione - La prima verifica riguarda la legittimazione. La partecipazione in comunione non è la somma di quote autonome, ciascuna liberamente disponibile dal proprio titolare: i diritti sociali spettano al gruppo dei comproprietari nel suo insieme e sono esercitati dal rappresentante comune, secondo le regole che il Codice Civile detta per Spa e Srl. Ne derivano 2 conseguenze pratiche. Il singolo coerede non può decidere da solo il conferimento dell'intera partecipazione indivisa, che richiede l'iniziativa congiunta di tutti i contitolari. Il rappresentante comune, a sua volta, non può sostituirsi alla loro volontà: il suo ruolo si esaurisce nell'esercizio dei diritti sociali, mentre il conferimento è un atto di disposizione che eccede l'ordinaria amministrazione e richiede quindi il consenso unanime ai sensi dell'art. 1108, c. 3 del Codice Civile. Raccogliere formalmente questo consenso è il primo passaggio da...

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