Società e contratti 14 Novembre 2025

Conferimento immobili non strumentali nella società tra professionisti

Nel conferimento di uno studio professionale in una STP, l’immobile utilizzato in modo promiscuo dal professionista diventa bene d’impresa, ma non bene strumentale. Occorre valutarne l’inclusione nel compendio conferito e il regime fiscale applicabile.

Un tema fiscale che potrebbe assumere una certa rilevanza nel caso di conferimento di uno studio professionale in una società tra professionisti riguarda il regime fiscale dell’eventuale immobile utilizzato promiscuamente dal professionista (e, quindi, non adibito a esclusivo uso professionale) che viene intestato alla società, pur continuando a essere anche di parziale ausilio alle esigenze personali del professionista conferente.Lo scrutinio deve dipartire dal congiunto esame degli artt. 65, c. 2 e 43 del Tuir. Come noto l’art. 65, c. 2 raccorda al patrimonio relativo all’impresa tutti i beni appartenenti alla società, mentre l’art. 43 espelle dalla categoria dei redditi fondiari gli immobili relativi all’impresa e gli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, individuati negli immobili utilizzati esclusivamente per l’attività artistica/professionale.Nel caso, quindi, di conferimento nella società tra professionisti di immobile adibito ad uso promiscuo dal professionista (che si ipotizza non essere neppure individuabile come bene immobile strumentale per natura, in quanto non dotato di caratteristiche strutturali infungibili) l’immobile, sino a quel momento produttivo di reddito fondiario, assume la connotazione fiscale di bene d’impresa (in quanto appartenente alla società), pur non dotandosi della qualifica di bene strumentale (a motivo della perduranza dell’impiego promiscuo del medesimo). Si tratta allora di accertare...

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