Imposte dirette 12 Gennaio 2026

Conferimento in trust e imposta di donazione: profili critici

Segregazione patrimoniale e principio di capacità contributiva: riflessioni critiche alla luce della sentenza CGT Roma n. 11027/2025.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 11027/2025, ha sostenuto che l’atto di “conferimento in trust” del 29.09.2022, mediante il quale una terza persona ha trasferito la piena proprietà di beni immobili al trustee, integri il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni. Secondo il Collegio, il conferimento ha realizzato un “reale spossessamento” e un trasferimento di proprietà “al trust”, distinto dall’atto istitutivo, e pertanto soggetto a tassazione proporzionale, senza applicazione di aliquote ridotte o franchigie.Una simile impostazione, tuttavia, appare non solo discutibile, ma in evidente frizione con il quadro normativo e giurisprudenziale consolidato. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17.11.2025 n. 30343, ha ribadito un principio ormai fermo: la tassazione proporzionale non si applica né all’atto istitutivo né al conferimento al trustee, poiché si tratta di atti meramente strumentali alla segregazione patrimoniale. Il presupposto dell’imposta è l’arricchimento stabile del beneficiario, che si realizza soltanto con l’attribuzione finale dei beni, non con operazioni intermedie. In assenza di tale arricchimento, l’atto deve essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro.La sentenza romana confonde 2 piani concettuali: la segregazione, effetto tipico del trust, e la liberalità, presupposto dell’imposta. Lo “spossessamento” del conferente non è indice di capacità...

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