HomepageDirittoProcedure concorsualiConferma delle misure protettive del patrimonio
Procedure concorsuali
04 Ottobre 2025
Conferma delle misure protettive del patrimonio
A seguito della pubblicazione nei Registro delle Imprese dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive occorre adire il Tribunale per la loro conferma.
Ai sensi dell’art. 18 del Codice della crisi, l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’art. 17, c. 1 del Codice della crisi, l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel Registro delle Imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione dell'istanza medesima, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. L'art. 19 del Codice della crisi, rubricato “Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari”, disciplina la conferma delle misure protettive disposte automaticamente a seguito della pubblicazione di cui sopra e stabilisce, tra l’altro, che quando l’imprenditore formula la richiesta di misure protettive con il deposito dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’art....