Confermata la cumulabilità tra regime impatriati e ricercatori
I regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia sono cumulabili e fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni (Ag. Entrate, interpello n. 16/2025).
Com’è noto l'art. 5 D.Lgs. 27.12.2023, n. 209, in vigore dal 29.12.2023, ha introdotto il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati.In particolare, il nuovo regime:- ha sostituito il regime speciale per lavoratori impatriati (vigente fino al 29.12.2023) disciplinato dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015, come modificato dall'art. 5 D.L. 34/2019 (c.d. decreto Crescita), le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza “anagrafica” nel territorio dello Stato italiano entro il 31.12.2023;- è applicabile ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del Tuir (così come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 209/2023) a decorrere dal periodo d'imposta 2024 (ovvero, nello specifico, a partire dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4 periodi d'imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno 4 anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti con applicazione dei relativi interessi).Di fatto il nuovo regime dei lavoratori impatriati prevede una detassazione nella misura del 50% (entro il limite annuo di 600.000 euro) dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia dai lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato al ricorrere di alcune condizioni (tra cui, come accennato,...