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Lavoro 13 Dicembre 2019

Confermata la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia

Il beneficio consta in un taglio del 11,50% sulla componente delle assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno.

Anche per il 2019 viene confermata la riduzione contributiva a favore delle imprese edili. Il beneficio consiste in una riduzione del 11,50% dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno. Non spetta inoltre per tutti quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo. L’agevolazione, ricorda l’Inps, con la circolare 28.11.2019, n. 145, non opera sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Le imprese che intendono beneficiare della riduzione in parola debbono possedere la regolarità contributiva, attestata dal Durc in corso di validità, rispettare integralmente i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dotate di comparata rappresentatività, ottemperare correttamente alla determinazione dell’imponibile contributivo e non aver riportato condanne passate in giudicato per la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le aziende industriali o artigianali del settore edile per applicare la riduzione dovranno inoltrare apposita istanza all’Inps, esclusivamente per via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito Internet Inps, nella sezione “Comunicazione on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
In caso di istanze definite positivamente, all’azienda sarà attribuito dall’INPS il codice autorizzazione 7N da abbinare alla posizione contributiva interessata. Ciò consentirà di godere lo sgravio per il periodo dal gennaio a dicembre 2019. Nel flusso Unimens andrà esposto il beneficio per i mesi correnti, con codice causale L206. Il codice causale L207 sarà utilizzato invece per il recupero degli arretrati. Entrambi i codici saranno inseriti nella parte del flusso mensile denominato <Denuncia aziendale> rispettivamente nell’elemento <AltreACredito> e nell’elemento <AltrePartiteACredito>.
Anche nel caso di matricole cessate o sospese, al datore di lavoro avente diritto sarà consentito procedere al recupero dello sgravio relativo ai mesi precedenti. In questo solo caso l’istanza dovrà essere presentata avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione attestante i requisiti di spettanza del beneficio.
Lo sgravio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 fino al 15.03.2020. Giova segnalare che nel caso in cui dovesse esser accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territoriali INPS si attiveranno nei riguardi dell’autorità giudiziaria e contestualmente procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.