HomepageLavoroConfermata per il 2020 la riduzione contributiva edilizia
Lavoro
13 Ottobre 2020
Confermata per il 2020 la riduzione contributiva edilizia
Via libera allo sgravio dell'11,50%; lo comunica l'Inps con la circolare 110/2020, in seguito all'emanazione del relativo decreto interministeriale 4.08.2020.
Trattiamo in questo articolo della riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica; la misura i applica solo ed esclusivamente agli operai occupati 40 ore a settimana e non compete ai lavoratori a tempo parziale. Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono attività edili in senso stretto, e sono escluse dalla riduzione contributiva in argomento, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
I requisiti per i datori di lavoro sono fissati dall'art. 36-bis, c. 8 D.L. 223/2006:
• devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche delle casse edili;
• non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.
Le citate...