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Lavoro 21 Dicembre 2021

Confermata per il 2021 la riduzione contributiva in edilizia

Via libera alla misura in seguito all’emanazione del relativo decreto interministeriale del 30.09.2021. Le indicazioni dell’Inps, con la circolare 181/2021.

Si ricorda che il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica solo ed esclusivamente agli operai occupati 40 ore a settimana; quindi, non compete ai lavoratori a tempo parziale. Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Non costituiscono attività edili in senso stretto e sono escluse dalla riduzione contributiva in argomento, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. Per aver diritto alle agevolazioni in argomento, in base all’art. 36-bis, c. 8 D.L. 223/2006, i datori di lavoro: devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili; non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione...

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