RICERCA ARTICOLI
Diritto 11 Settembre 2019

Confini tra induzione indebita e truffa


Nel corso di una verifica fiscale presso uno studio professionale un ufficiale della Guardia di Finanza, in combutta con un suo “portavoce” spacciatosi per avvocato, compivano atti idonei e non equivoci a indurre il professionista all'indebita consegna di una somma di denaro (un regalino), al fine di evitare l'irrogazione di una pesante sanzione all'esito della verifica che sarebbe stata estesa anche un immobile di sua proprietà, situazione dell'immobile peraltro già sanata dal professionista a seguito di una precedente verifica dell'Agenzia delle Entrate. Il pubblico ufficiale, abusando dei propri poteri e della propria qualità, ingenerava nel professionista il timore della sanzione all'esito del controllo, che, pertanto, decideva di denunciare l'accaduto alla polizia giudiziaria. Nei primi due gradi di giudizio l'intermediario veniva condannato, tra l'altro, anche per concorso con il pubblico ufficiale nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall'art. 319-quater c.p., mentre il pubblico ufficiale veniva giudicato in separato procedimento. Tra i motivi del suo ricorso per Cassazione l'intermediario eccepiva che il professionista non si era affatto trovato in una situazione di inferiorità (quella di indotto), semmai doveva qualificarsi come vittima di una tentata truffa ordita ai suoi danni dal medesimo intermediario. Richiamando la propria consolidata...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.