Accertamento, riscossione e contenzioso 11 Dicembre 2025

Confisca da autoriciclaggio: va sottratto tutto il prodotto del reato

La Cassazione, con la sentenza n. 38508/2025, conferma che nei reati di autoriciclaggio la confisca deve colpire l’intero prodotto del reato, anche tramite equivalente. La distinzione tra confisca diretta ed equivalente non incide sull’estensione dell’ablazione.

La sentenza della Corte di Cassazione 27.11.2025, n. 38508 offre un’ampia e rigorosa ricostruzione del perimetro applicativo dell’art. 648-quater c.p., riaffermando che la confisca disposta nei casi di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio deve riguardare il prodotto del reato, comprensivo del valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a occultarne l’origine illecita. Secondo la Suprema Corte, tale approdo è perfettamente coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. nn. 22641/2025, 32176/2024 e 18184/2024) e risulta allineato alle indicazioni provenienti dal diritto internazionale ed europeo, che concepiscono la confisca come strumento essenziale di contrasto alla circolazione dei proventi criminali.Nel caso esaminato, relativo a operazioni di autoriciclaggio attuate a valle di condotte di bancarotta, i ricorrenti contestavano la confisca, sostenendo che avrebbe dovuto essere limitata al vantaggio economico individualmente conseguito da ciascun imputato e non al valore integrale delle somme movimentate. La Corte di appello di Torino aveva invece confermato la confisca del prodotto del reato, sia in forma diretta sia per equivalente, quantificato in 273.000 euro e 582.782,21 euro per 2 distinti capi d’imputazione, applicandola con vincolo solidaristico tra i concorrenti. La Cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure.Il Collegio ricorda anzitutto la distinzione concettuale, elaborata dalle...

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