Diritto privato, commerciale e amministrativo
31 Ottobre 2026
Confisca e beni a terzi: regole e tutele per le vendite giudiziarie
Sul recupero dei patrimoni illeciti, sulle posizioni dei terzi e sulla vendita dei beni sequestrati interviene il D.Lgs. 186/2026. Per le imprese sono centrali le verifiche su acquisti e la gestione dei termini processuali.
Il D.Lgs. 186/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16.10.2026, n. 241, dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e sulla confisca dei beni. Le disposizioni, in vigore dal 31.10.2026, incidono anche sulle operazioni patrimoniali delle imprese: riguardano i trasferimenti a soggetti estranei al reato, i beni impiegati per commetterlo e la vendita di quelli sottoposti a sequestro.
Posizione del terzo acquirente - Il nuovo art. 240-quater c.p. consente, per i reati espressamente indicati, di raggiungere con la confisca anche beni trasferiti a terzi. Tra le fattispecie richiamate figurano il riciclaggio, la corruzione tra privati e determinate frodi relative a erogazioni pubbliche. La misura presuppone una condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti e non consegue al solo acquisto da una persona poi condannata.Occorre che sia disposta la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e che l’imputato non abbia, neppure attraverso un’interposizione, beni di valore equivalente. Il trasferimento deve inoltre perseguire lo scopo di sottrarre il patrimonio alla misura e il terzo deve aver conosciuto questa finalità quando ha ricevuto i beni. La consapevolezza costituisce dunque una condizione da accertare: non equivale alla generica possibilità che l’acquirente potesse o dovesse sospettare qualcosa.
Valore dei beni strumentali - Una diversa previsione è contenuta...