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Diritto 31 Marzo 2020

Confisca ex D.Lgs. 231/2001 e sequestro nel fallimento

Il provvedimento disposto ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 non esclude la legittimità dell’analoga misura penale in caso di successiva sentenza declaratoria.

La questione in discorso è stata affrontata dalla Corte di legittimità in maniera non univoca, di talché con sentenza 25.09.2014, n. 11170, sono intervenute le Sezioni Unite a dirimere il contrasto insorto. Nel provvedimento in commento si legge che non vi è alcuna norma che vieti l'apposizione di più vincoli sugli stessi beni e la logica del sistema, al contrario, consente e prevede l'apposizione di più vincoli. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che è possibile disporre il sequestro su beni sui quali sia già stato apposto tale vincolo in altro procedimento penale e con riferimento più specifico alla ipotesi di beni facenti parte della massa del fallimento, ha stabilito che il sequestro preventivo nel corso di un procedimento per bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del fallito è legittimo quando il pericolo derivante dalla libera disponibilità delle cose sottratte o delle risorse economiche frutto della loro alienazione presenti i requisiti della concretezza ed attualità, nel senso che in seguito alla consumazione del reato possano prodursi conseguenze ulteriori (Cass. Sez. V, 24.01.2005, n. 8468; Sez. V, 30.09.2010, n. 42235). Ritornando al problema che ci occupa, proseguono le Sezioni Unite, bisogna osservare che le finalità dei due vincoli - quello imposto dall'apertura della procedura fallimentare e quello derivante dal sequestro e...

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