Accertamento, riscossione e contenzioso 15 Gennaio 2026

Confisca nei reati tributari: il profitto è l’imposta evasa

Con la sentenza n. 279/2026, la Cassazione segna un cambio di rotta nella determinazione del profitto confiscabile nei reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Non più il valore dei beni schermati, ma l’effettivo vantaggio economico derivante dall’evasione.

In tema di reati tributari, il profitto confiscabile non coincide automaticamente con il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell’Erario, ma deve essere individuato nell’effettivo vantaggio economico conseguito dal reo, normalmente coincidente con l’imposta evasa o non riscossa, essendo la riduzione della garanzia patrimoniale solo un effetto del reato e non il profitto penalmente rilevante. Lo ha affermato la Cass. pen., Sez. III, nella sentenza 7.01.2026, n. 279.La sentenza introduce un’innovativa rilettura della nozione di "profitto" confiscabile nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplinato dall’art. 11 D.Lgs. 74/2000. Il caso ha riguardato il conferimento fraudolento di un ramo d’azienda, attuato dal legale rappresentante di una società indebitata verso l’Erario, operazione che aveva determinato un completo svuotamento patrimoniale in capo al soggetto obbligato, senza reale contropartita economica, con conseguente impossibilità per l’Amministrazione Finanziaria di procedere alla riscossione coattiva.Secondo l’orientamento sinora prevalente, il valore dei beni sottratti alla garanzia erariale (nel caso specifico il ramo d’azienda) rappresentava l’entità del profitto da confiscare. Tuttavia, la Suprema Corte ha modificato questo indirizzo, ritenendo questo criterio potenzialmente sproporzionato e in contrasto con i principi di legalità e proporzionalità sanciti dalla Costituzione. Viceversa, gli...

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