La disciplina codicistica pone in capo all’appaltatore l’onere di organizzare i mezzi necessari alla realizzazione dell’opera appaltata e la piena assunzione del relativo rischio. Nell’esecuzione del contratto egli ha la facoltà di avvalersi di tutta una serie di soggetti che, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, dipendano dallo stesso e partecipino alla realizzazione dell’opera appaltata. L’appaltatore, dunque, ha la facoltà di subappaltare, in tutto o in parte, l’opera oggetto del contratto principale rimanendo l’unico titolare del rapporto col committente.
Il subappalto è un contratto consensuale a effetti obbligatori con il quale l’appaltatore conferisce a un’altra impresa, c.d. subappaltatrice, l’incarico di eseguire una parte dell’opera, o tutta, che si era impegnato a eseguire in favore del committente. Inoltre, trattandosi di subcontratto, l’opera, o il servizio, affidata al subappaltatore devono coincidere, in tutto o in parte, con l’oggetto del contratto di appalto originario.
L’art. 1656 c.c., poi, pone un limite al ricorso al subappalto subordinandone la sua legittimità alla preventiva autorizzazione del committente. Ciò anche in ragione del fatto che l’appaltatore è l’unico soggetto contrattualmente legato al committente. Per questo motivo l’appaltatore risponderà, nei confronti del...