La legge di Bilancio 2026 innalza in via strutturale il limite massimo di età anagrafica del figlio, dal 12° al 14° anno di vita, per accedere al congedo parentale previsto dal D.Lgs. 151/2001.
Dal 1.01.2026, il diritto alla fruizione del congedo parentale (i.e. maternità facoltativa) è esteso anche ai genitori per i figli fino al 14° anno di vita. La modifica, prevista dall’art. 1, c. 219 L. 30.12.2025, n. 199, interviene direttamente sugli artt. 32, 34 e 36 del Testo Unico sulla maternità e la paternità, sostituendo le parole “dodici” con le parole “quattordici”, ovvero “dodicesimo” con “quattordicesimo”. Conseguentemente, dal 1.01.2026, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio: - dalla madre, successivamente alla conclusione del congedo obbligatorio di maternità; - dal padre, successivamente alla nascita del figlio. L’estensione del requisito anagrafico del figlio è, altresì, valida anche per i casi di adozione, affidamento o collocamento, sicché il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, fatte salve le ipotesi di raggiungimento della maggiore età. Come è visibile nell’infografica, le novità normative decorrono dal 1.01.2026 e, dunque, come precisato nel messaggio Inps 26.01.2026, n. 251, per i periodi di congedo parentale fino al 31.12.2025, il limite temporale di fruizione applicabile rimane fissato a 12 anni. L’Istituto previdenziale ha, altresì, precisato, nel citato messaggio di prassi, che il portale per la presentazione della domanda di congedo parentale è già stato aggiornato dall’8.01.2026. Rimangono, invece, ferme le...