Stando alle modifiche intervenute ai sensi dell’art. 1, c. 217 della legge di Bilancio 2025, il nuovo art. 34 del Testo Unico sulla maternità prevede, per ciascun genitore, un’indennità per i periodi di congedo parentale richiesti sino al compimento del 12° anno di vita del figlio, pari al 30% della retribuzione, elevata all’80% per i primi 3 mesi del periodo non trasferibile all’altro genitore, purché richiesti entro il 6° anno di vita del figlio.
Il successivo c. 218 ha previsto che le modifiche si applichino rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o termineranno il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31.12.2023 e al 31.12.2024. Al riguardo l’Inps, su parere conforme del Ministero del Lavoro, ha specificato che le anzidette decorrenze non devono riferirsi alla condizione per l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, bensì a un termine iniziale per la decorrenza delle nuove disposizioni.
Tale restrittiva interpretazione comporta che, per i periodi di congedo parentale fruiti dal 1.01.2025, i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31.12.2023, hanno diritto all’indennità elevata all’80% della retribuzione per i soli 2 mesi (modifica già intervenuta con la legge di Bilancio 2024); al contrario, i genitori che hanno terminato o termineranno il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31.12.2024, potranno fruire dell’indennità maggiorata dal 30% all’80% della retribuzione anche per il 3° mese di congedo parentale. Conseguentemente, i genitori, che hanno terminato il congedo di maternità o di paternità obbligatorio:
- dal 1.01.2023, potranno accedere al congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per massimo 1 mese;
- dal 1.01.2024, potranno accedere al congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per massimo 2 mesi;
- dal 1.01.2025, potranno accedere al congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per massimo 3 mesi.
Alternativamente alle ipotesi di cui sopra, atteso che la misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, se il minore è nato o è stato adottato, affidato/collocato:
- dal 1.01.2023, spetta un massimo di un mese indennizzato all’80% della retribuzione, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
- dal 1.01.2024, spetta un massimo di 2 mesi indennizzati all’80% della retribuzione, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
- dal 1.01.2025, spetta un massimo di 3 mesi indennizzati all’80% della retribuzione, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
Per quanto concerne il flusso Uniemens, dal 1.01.2025, per esporre i periodi di congedo fruiti dovranno essere utilizzati i seguenti codici evento:
- PG4, per i periodi di congedo parentale fruiti in modalità oraria e indennizzati all’80% della retribuzione, nella misura massima di 3 mesi, richiedibili fino al 6° anno di vita del figlio;
- PG5, per i periodi di congedo parentale fruiti in modalità giornaliera e indennizzati all’80% della retribuzione, nella misura massima di 3 mesi, richiedibili fino al 6° anno di vita del figlio.
I predetti codici dovranno essere utilizzati anche in caso di fruizione, sempre dal 1.01.2025, per i periodi di congedo, anche residui, precedentemente riferibili ai codici evento PG0 o PG1 e PG2 o PG3, rispettivamente previsti per il primo e il secondo mese fruito in modalità oraria o giornaliera per il congedo parentale indennizzato all’80%, così come previsto dalle due precedenti leggi di Bilancio.
Un'infografica riassuntiva è presente al seguente link.
