L'Inps, con messaggio 15.04.2020, n. 1621, ha cercato di chiarire alcuni interrogativi sul congedo Covid-19 di cui all'art. 23 D.L. 18/2020, introdotto per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il congedo Covid-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra di loro per un totale di 15 giorni. La fruizione è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
Non è possibile la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare; resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo Covid-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale “normale”.
Nei giorni in cui l'altro genitore fruisce dei cd. riposi per allattamento per lo stesso figlio, non è possibile l'utilizzo del congedo.
Non potendo inoltre essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di rapporto di lavoro di tipo subordinato o autonomo, qualora la cessazione dell'attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo Covid-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né...