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Lavoro 20 Gennaio 2020

Congedo del padre per il 2020: attenzione alla data di nascita

La L. 160/2019 ha previsto la proroga della misura, ma la mancanza di una norma strutturale e l'ennesimo cambiamento di durata richiedono (ancora una volta) particolari cautele.

La L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha previsto la proroga per il 2020 del congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente, aumentandone la durata a 7 giorni, fruibili anche in maniera non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali): rispetto a questo, si noti che tale termine resta inalterato anche in caso di parto prematuro e che il numero di giorni non varia neppure nel caso di parto plurimo. Oltre a ciò, è stata confermata la possibilità di fruire, entro i medesimi termini di cui sopra, di un ulteriore giorno di congedo facoltativo: al contrario di quello obbligatorio, che rappresenta un diritto autonomo, riconosciuto a prescindere dalla circostanza che la madre abbia o meno diritto al congedo di maternità e indipendentemente dal fatto che il padre abbia fruito di quello di paternità, il padre lavoratore potrà fruire del facoltativo soltanto previo accordo con la madre e in sua sostituzione, per un pari periodo da decurtare dal periodo di astensione obbligatoria a lei spettante. Per le giornate di congedo (obbligatorio e facoltativo) del padre sono previste sia l'erogazione di un'indennità pari al 100% della retribuzione media giornaliera del lavoratore, calcolata con le medesime regole di determinazione dell'indennità di maternità, sia il riconoscimento di contribuzione figurativa ai fini...

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