Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Dicembre 2024
Congedo di paternità obbligatorio: prescrizione e decadenza annuali
Il padre lavoratore dipendente, privato o pubblico, anche se genitore adottivo e affidatario, ha diritto a fruire del congedo di paternità obbligatorio ai sensi dell'art. 27-bis del T.U. sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001).
Il congedo di paternità obbligatorio è un diritto esercitabile dal padre autonomamente rispetto al congedo spettante alla madre e fruibile anche in contemporanea con quello della madre lavoratrice.Il congedo in parola, della durata di 10 giorni (20 giorni in caso di parto plurimo), può essere goduto in un arco temporale prestabilito, compreso dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi e ciò anche in caso di morte perinatale del figlio.I giorni di congedo sono, per espressa previsione di legge:- lavorativi e dunque non di calendario;- frazionabili a giorni, ma non a ore.Il padre lavoratore dipendente che fruisce del congedo di paternità obbligatorio ha diritto, per il periodo di congedo, a un’indennità giornaliera, a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione. Per retribuzione, ha chiarito l'Inps (circolare 27.10.2022, n. 122), deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera, come individuata in generale dall'art. 23 del T.U per l'indennità di maternità, fatte salve specifiche eccezioni previste per alcune tipologie di lavoro (lavoratori domestici, lavoratori part-time, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato e lavoratori agricoli a tempo determinato).Analogamente all'indennità di maternità, anche l’indennità per il congedo di paternità obbligatorio è anticipata dal datore di lavoro e successivamente dallo stesso conguagliata nella denuncia contributiva. Per alcune categorie di lavoratori...