Congedo parentale: condizioni e criteri per la fruizione a ore
L'Inps, con la circolare n. 95/2025, ha fornito chiarimenti riguardo ai criteri di applicazione dell’indennità potenziata per il congedo parentale. L’elevazione dell’indennità all’80% per un ulteriore mese interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale, anche oraria.
La disciplina vigente riconosce ai lavoratori la facoltà di utilizzare il congedo parentale attraverso diverse modalità. La fruizione può avvenire in forma continuativa oppure mediante frazionamento, con possibilità di articolazione su base mensile, giornaliera o oraria. Tale flessibilità consente ai genitori lavoratori dipendenti di alternare periodi di astensione dal lavoro caratterizzati da durata diversa, consentendo la combinazione di giornate complete o mesi interi di congedo con periodi lavorativi durante i quali l'assenza viene fruita con modalità oraria, nel rispetto degli eventuali vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento. È importante sottolineare che l'adozione della modalità oraria non comporta alcuna modifica della durata complessiva del congedo parentale, mantenendo quindi inalterati sia i limiti individuali sia quelli complessivi stabiliti dalla normativa vigente.La disciplina di riferimento, contenuta nell'art. 32, cc. 1-bis e 1-ter D.Lgs. 151/2001 e nella circolare Inps 18.08.2015, n. 152, stabilisce che la fruizione frazionata del congedo parentale in modalità oraria deve conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. In assenza di specifica regolamentazione contrattuale, trova applicazione il criterio generale stabilito dalla legge, secondo il quale la fruizione oraria è consentita in misura corrispondente alla metà dell'orario medio giornaliero relativo al periodo di paga...