Il D.L. 18/2020 contiene, tra le altre, misure di sostegno alle famiglie dopo la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
L'art. 23 del decreto “Cura Italia” introduce un congedo “straordinario” per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (art. 2, c. 26 L. 335/1995) e i lavoratori autonomi iscritti all'Inps. La disposizione prevede, a partire dal 5.03.2020, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, con corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione lorda. Il legislatore considerato che alcuni genitori potrebbero aver già richiesto periodi di congedo parentale durante il periodo di sospensione (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) offre loro la possibilità di convertirlo nel congedo previsto per l'emergenza. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata l'indennità è commisurata al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per l'indennità di maternità per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, mentre per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps sarà pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che non...