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Diritto del lavoro e legislazione sociale 18 Maggio 2026

Congedo straordinario: diritto soggettivo e obblighi collaborazione

Analisi della disciplina alla luce del parere dell’INL, Direzione Centrale Coordinamento Giuridico, del 5.05.2026. Bilanciamento tra programmazione aziendale e preminenza dell’assistenza al disabile grave. L’INL si sofferma anche sui profili di carattere sanzionatorio.

L’istituto del congedo straordinario rappresenta uno dei pilastri del sistema di welfare familiare nell'ordinamento italiano, finalizzato a garantire una tutela effettiva al disabile in situazione di gravità attraverso la sospensione del rapporto di lavoro del familiare assistente. Storicamente, il diritto ha trovato una prima definizione organica nell'art. 80, c. 2 L. 388/2000, per poi confluire nel Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001). Sotto il profilo oggettivo, l'art. 42, c. 5 D.Lgs. 151/2001 configura il congedo come una sospensione del rapporto di lavoro, fruibile in modo continuativo o frazionato su base giornaliera, entro il limite massimo di 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Come ribadito dalla Direzione Centrale dell'INL (prot. 5.05.2026, n. 950), tale istituto si configura come un diritto soggettivo pieno, il cui esercizio non è subordinato al consenso datoriale né può essere compresso da scelte organizzative unilaterali dell'azienda. Il titolo legittimante è costituito dall'autorizzazione dell'Inps, necessaria per accertare la sussistenza della disabilità grave ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 104/1992.Il dibattito recente, scaturito da un quesito dell'ITL di Cuneo relativo a un lavoratore pubblico (Ccnl Enti Locali), ha riguardato la legittimità di ordini di servizio volti a imporre calendari annuali di fruizione del congedo. Nel caso di specie, il datore di lavoro pretendeva di vincolare i rientri in servizio a...

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