L’accordo, oltre a precisare che dal 1.03.2023 non saranno più valide dichiarazioni, attestazioni e documentazione a dimostrazione dello scostamento dagli indici, fatta salva la dichiarazione del direttore lavori per scostamenti sotto al 5%, ha definito le regole della nuova procedura di Alert.
È necessario suddividere la casistica dei lavori pubblici da quelli privati. Per i primi verrà allertato, oltre all’affidatario, anche il committente. Infatti, per i lavori pubblici, a seguito dell’invio di una denuncia di nuovo lavoro (DNL) ricevuta dal sistema CNCE_EdilConnect, verrà inviata una pec all’affidatario e una al committente in cui si avvisa che il cantiere è soggetto a congruità e che, pertanto, prima di procedere al saldo finale, bisognerà effettuare la richiesta della relativa attestazione.
Ogni giorno 3 del mese verrà poi inviato all’impresa affidataria un recap dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri. L’impresa affidataria sarà avvisata anche nel caso in cui un subappaltatore provveda a inserire in autonomia il cantiere, qualora l’affidatario stesso non abbia provveduto direttamente.
Per i cantieri superiori ai 30 giorni, 20 giorni prima della fine del cantiere, un’ulteriore pec avviserà sia l’affidatario che il committente che, una volta terminato il cantiere, prima di procedere al saldo finale, bisognerà provvedere alla richiesta dell’attestazione di congruità.
In caso di omessa richiesta della congruità alla fine del cantiere, si aprono 2 ipotesi:
- se il cantiere risulta congruo, una pec inviterà affidatario e committente a richiedere l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale;
- se il cantiere non risulta congruo, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, una pec segnalerà ad affidatario e committente che l’opera non risulta congrua e che non si è provveduto a richiedere la congruità, con avviso di non procedere al saldo finale. Sarà inoltre precisato che nel caso in cui non si regolarizzi e non si provveda a chiedere l’attestazione di congruità entro 15 giorni, verrà inviata segnalazione di impresa irregolare alla Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI), con le ormai note conseguenze anche sul DURC.
Una prima considerazione sul tema è legata al fatto che tale procedura nel settore pubblico finirà evidentemente per bloccare i pagamenti dei saldi finali in caso di assenza di attestazione di congruità, in quanto le varie comunicazioni verranno inviate anche ai committenti (oltre che all’azienda affidataria), i quali saranno messi sull’attenti in materia di pagamenti.
Una seconda considerazione è, invece, relativa al ruolo che assumono le Casse Edili. Fino a oggi le Casse non avevano il potere di far partire d’ufficio la richiesta di congruità. Questa procedura assegnerà, invece, il ruolo di delegata (come precisato nell’accordo) alla Cassa competente, la quale, anche se non farà ufficialmente partire la richiesta d’ufficio, porterà l’azienda ad ottenere il medesimo risultato di una congruità richiesta d’ufficio.
