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Paghe e contributi
18 Dicembre 2023
Conguaglio contributivo di fine anno (seconda parte)
Si ritiene utile riepilogare i principali punti di attenzione per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio contributivo relative all'anno 2023, a cui saranno chiamati i datori di lavoro al termine del periodo d’imposta.
Per quanto riguarda altre somme o valori corrisposti ai dipendenti, si ricorda che, secondo il principio di armonizzazione delle basi imponibili (art. 6 D.Lgs. 314/1997), il prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base determinata a fini fiscali; pertanto, occorre tenere conto anche del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro (per il 2023 elevato a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico che abbiano prodotto apposita attestazione al datore di lavoro).
Il superamento di tali importi comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore e, di conseguenza, l’assoggettabilità dell’intero valore al prelievo previdenziale. In proposito, è utile rammentare che, ai fini previdenziali, al superamento del limite previsto, il datore provvede al versamento dei contributi esclusivamente sulla parte di fringe benefit da lui erogati; ai fini fiscali deve invece trattenere l’Irpef anche sui fringe benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro.
A ciò si aggiunge, per il solo anno 2023, il c.d. bonus carburante di cui al D.L. 5/2023 convertito dalla L. 23/2023 che, fino al limite di 200 euro, non concorre alla formazione del reddito del...