Conguaglio di fine anno: attenzione ai fringe benefit
Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono particolare attenzione nella gestione dei fringe benefit, il cui valore complessivo deve essere attentamente verificato rispetto alle soglie di non imponibilità previste per il 2025.
La chiusura dell'anno fiscale impone ai datori di lavoro, nella loro veste di sostituti d'imposta, l'adempimento delle operazioni di conguaglio previste dall'art. 23, cc. 3 e 4 D.P.R. 600/1973. Tali verifiche hanno lo scopo di determinare con esattezza l'Irpef dovuta dal lavoratore per l'intero periodo d'imposta. La normativa stabilisce che il conguaglio debba essere eseguito entro il 28.02 dell'anno seguente, oppure al momento della cessazione del rapporto lavorativo se questa avviene anticipatamente. L'operazione consiste nel confrontare le ritenute effettuate durante l'anno sulle retribuzioni erogate con l'imposta effettivamente dovuta sul reddito complessivo, considerando le detrazioni spettanti al lavoratore.Le operazioni di conguaglio riguardano anche i fringe benefit, per i quali, la legge di Bilancio 2025 ha confermato, per il triennio 2025-2027, le soglie di non imponibilità fiscale già applicate nell'anno precedente: 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per coloro che hanno figli fiscalmente a carico. Per la definizione di figlio fiscalmente a carico, si rammenta che il requisito è soddisfatto quando il reddito annuo non supera 2.840,51 euro oppure, per i figli sotto i 24 anni, quando non eccede i 4.000 euro. La verifica di tale condizione va effettuata al 31.12 di ciascun anno.Il dipendente che intende beneficiare della soglia maggiorata deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione che riporti il codice fiscale dei figli a carico. Il datore...